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Chiarimento

  • In riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara a pagina 21, siamo a chiedere chiarimenti relativamente ai Modelli B e B.1, in cui viene richiesto di integrare il DGUE con una dichiarazione resa e sottoscrizione da tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e smi (legale rappresentanti ed altri) “di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del DLGS 50”. Visto il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 26/10/2016 - punto 3 che recita: Il possesso del requisito di cui al comma 1, dell’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80, senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti. Nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l’indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese. Chiediamo: 1. di poter utilizzare il modello DGUE per la dichiarazione del possesso del requisito di cui al comma 1 dell'art. 80 Dlgs. 50/2016 rilasciato solamente dal legale rappresentante; 2. ad integrazione, che il legale rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 (sempre per il principio delle semplificazioni) possa rilasciare un’unica dichiarazione (allegato B e B.1). Quanto sopra richiesto sembra confermato da nuovo comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 08/11/2017.

    Domanda del: 29/07/2020 aggiornata il 29/07/2020
  • In riferimento al quesito posto, si fa presente che e dichiarazioni da rendersi ai sensi del Modello B integrativo al DGUE nonché le dichiarazioni da rendersi nel DGUE sono a cura del legale rappresentante del concorrente o di un procuratore munito degli appositi poteri. 

    Il legale rappresentante, peraltro, può rendere le dichiarazioni per conto dei soggetti di cui all’articolo 80 co. 3 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. mediante il Modello integrativo B1 (come previsto nello stesso Modello B1), adottando le cautele di cui al punto 3 del Comunicato del Presidente dell’ANAC 08.11.2017 che sostituisce il Comunicato 26.10.2016 “...3. Le modalità di dichiarazione Il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l’onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione...” 

     

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