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1) Con riferimento al par. 7.2.3 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che gli almeno n. 3 servizi richiesti non debbano essere in numero di tre per ciascuna categoria, e che quindi potrebbero essere anche soltanto tre, purché a copertura degli importi relativi a ciascuna delle categorie citate nella documentazione di gara: S.03, IA.02, IA.04, IB.08 e IB.09. 2) Con riferimento ai requisiti di cui al par. 7.2.3, si chiede di confermare che, anche ai sensi dell’articolo 8 del D.M. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualifichino anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera. Ad esempio, servizi resi in categoria IA.01, IA.02, IA.03, IA.04, IB.05, IB.06, IB.07, IB.10, IB.11, IB.12 (grado di complessità > 0,60) possono essere fatti valere come requisito per la gara in oggetto per la categoria IB.09, avente grado di complessità pari a 0,60. 3) Con riferimento al par. 15 del Disciplinare di Gara, si chiede di confermare che l’offerta economica sia espressa tramite ribasso percentuale da applicarsi all’intero importo posto a base di gara, pari cioè a euro 2.081.569,84
Domanda del: 29/11/2024 aggiornata il 29/11/2024 -
In riferimento al punto 1) del par. 7.2.3 del Disciplinare di gara, si conferma che i servizi richiesti possono essere tre per ciascuna categoria e che potrebbero essere anche soltanto tre a condizione della copertura degli importi relativi a ciascuna categoria citata nella documentazione di gara. In riferimento al punto 2) La risposta è negativa, in quanto, come indicato nella Delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 - Linee Guida n. 1 dell`ANAC a pag. 17, paragrafo ‘V. Classi, categorie e tariffe professionali’ al punto 1 è esplicitamente previsto che “…gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949. Pertanto potranno essere utilizzate per le categorie ID.OPERE quelle aventi gradi di complessità maggiore solamente se appartenenti alla medesima “destinazione funzionale” di cui alla tavola Z-1 allegata al D.M. 17/06/2016. Ad esempio, la IB.10 con grado di complessità 0,75 appare idonea per la qualificazione delle opere di complessità inferiore IB.08 e IB.09, in quanto appartenenti alla stessa “destinazione funzionale” – “opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – laboratori con ridotte problematiche tecniche”. In riferimento al punto 3) Si conferma che il ribasso percentuale è da applicarsi all’intero importo posto a base di gara, cioè a euro 2.081.569,84.