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Con riferimento ai limiti di subappalto di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara, si chiede di voler gentilmente confermare che per la MERA FORNITURA di: “Apparecchiature di potenza AT/MT” rientranti nella OG10, “Apparecchiature di potenza MT/BT” rientranti nella OG10, “Apparecchiature speciali“ rientranti nella OS30 si possa ricorrere interamente al mercato e che per l’installazione delle stesse si possa eventualmente ricorrere al subappalto entro i limiti dell’importo eccedente quello non subappaltabile, ad esempio per la ctg. OS30 entro i limiti di € 444.402,82 (importo eccedente quello non subappaltabile pari di € 1.270.207,82). In alternativa, si chiede di chiarire se dette forniture/installazioni siano eseguibili mediante contratti di “fornitura e posa in opera” non soggetti alle norme sul subappalto. In caso di duplice risposta negativa, infatti, la gara sarebbe diretta esclusivamente ai produttori di tali apparecchiature, circostanza questa che però non si rinviene nella lex specialis soprattutto con riguardo ai requisiti di ordine speciale.
Domanda del: 17/10/2023 aggiornata il 17/10/2023 -
In riferimento al quesito posto si rimanda ai limiti di importo previsti dal comma 2 dell’art. 105 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.. In particolare, si configura il subappalto solo qualora l`incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell`importo del contratto da affidare. Le sole forniture non rientrano nella fattispecie del subappalto, mentre la fornitura e posa in opera si configura come subappalto se si verificano entrambe le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 105 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. (manodopera>50% e importo economico superiore ai limiti previsti, cioè 100.000,00€ o 2%).