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PROCEDURA RISTRETTA PER l’AFFIDAMNETO DELL’APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA (COLD IRONING)”

Soggetto aggiudicatore: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale
Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER l’AFFIDAMNETO DELL’APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO “LAVORI DI ELETTRIFICAZIONE DELLE BANCHINE DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA (COLD IRONING)”
Tipologia di gara: Procedura a due fasi
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 69.275.320,05 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 68.074.798,96 €
Oneri: 1.200.521,09 €
CIG: A014BEC9ED
CUP: J39J21006710005
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: AREA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, GESTIONE DELLE OPERE, OPERAZIONI E SICUREZZA PORTUALE
Aggiudicatario : Costituendo RTI Installazioni Impianti S.p.A. - Fincantieri SI Spa –Port Utilities Spa – Nidec ASI Spa - Capofila: INSTALLAZIONI IMPIANTI S.p.A.
Data di aggiudicazione: 27 marzo 2024 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 63.455.605,49 €
Data pubblicazione: 29 settembre 2023 11:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 16 ottobre 2023 12:00:00
Data scadenza: 23 ottobre 2023 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione richiesta:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
decreto n°65/2023 18 giugno 2024 12:00:23 Atti di aggiudicazione
Decreto 242 del 26.09.2023 29 settembre 2023 11:37:40 Determina a contrarre
Determina n°10 del 15/11/2023 16 novembre 2023 12:59:15 Determina di costituzione seggio di gara

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

In riferimento all’art. 8.2.1.4 “Requisiti di capacità tecnica e professionale” del disciplinare di gara, al fine del soddisfacimento dei requisiti in categoria ID IB.08 e IB.09, si chiede di confermare la possibilità di utilizzare servizi riconducibili alle categorie ID IA.03 e/o IA.04 avendo grado di complessità maggiore a quello posto a base di gara.

Risposta:

In riferimento al quesito posto la risposta è affermativa

Chiarimento n. 2

Domanda:

Trattandosi di appalto avente ad oggetto anche la progettazione, si chiede di confermare che nel caso in cui il concorrente sia in possesso di sola attestazione SOA per la costruzione, al fine di soddisfare i requisiti di PROGETTAZIONE detti requisiti potranno essere dimostrati attraverso un progettista indicato in sede di prequalifica scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46 d.lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Risposta:

In riferimento al quesito posto la risposta è affermativa

Chiarimento n. 3

Domanda:

Con riferimento al requisito di qualificazione di cui al par. 8.3 ed al par. 13.3 ``cifra di affari`` del Disciplinare di gara, si rappresenta che la relativa disciplina normativa è da rinvenire nell`art. 84, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 - fonte di rango superiore rispetto al DPR 207/2010 preso a riferimento da codesta Stazione Appaltante, oltre che norma temporalmente successiva rispetto all`art. 61 del Regolamento - ove è riportato che ``la stazione appaltante può richiedere una cifra d`affari in lavori pari a due volte l`importo a base di gara, che l`impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando``. Si chiede pertanto che detta norma del D.Lgs. 50/2016 venga integralmente recepita dalla lex specialis, peraltro in tal modo ampliando il novero delle imprese potenzialmente partecipanti

Risposta:

In riferimento al quesito posto non si ritiene di poter disapplicare quanto previsto dal comma 6 dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. tuttora in vigore in base a quanto previsto dell’art. 216 co. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Si chiede di confermare la possibilità di modificare l’eventuale RTP di progettisti indicato in sede di prequalifica a seguito di ricezione della lettera di invito da parte del concorrente, fermo restando che tale modifica non influisca sul possesso dei requisiti dichiarata in sede di prequalifica da parte dell’RTP di progettisti.

Risposta:

In riferimento al quesito posto la risposta è affermativa.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Si pone il seguente quesito con riferimento al Disciplinare di gara Fase 1 Prequalifica - pag. 20 - LAVORI 8.3 ``Requisiti dell’Operatore Economico che esegue i lavori: capacità tecnica`` quando si afferma: “- Non è consentito che della stessa Impresa Ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che alla gara partecipino sia l’Impresa Ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione dalla procedura di gara di entrambi”. Il divieto, nei confronti dell’Impresa Ausiliaria e di quella AUSILIATA di partecipare contemporaneamente alla gara, vale anche nel caso in cui le due imprese appartengano al medesimo Raggruppamento e l’impresa AUSILIARIA possegga i requisiti in maniera sufficiente per entrambe (Ausiliaria e Ausiliata)?

Risposta:

In riferimento al quesito posto è consentito l’avvalimento tra due imprese che appartengano al medesimo Raggruppamento.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Con riferimento ai limiti di subappalto di cui all’art. 11 del Disciplinare di gara, si chiede di voler gentilmente confermare che per la MERA FORNITURA di: “Apparecchiature di potenza AT/MT” rientranti nella OG10, “Apparecchiature di potenza MT/BT” rientranti nella OG10, “Apparecchiature speciali“ rientranti nella OS30 si possa ricorrere interamente al mercato e che per l’installazione delle stesse si possa eventualmente ricorrere al subappalto entro i limiti dell’importo eccedente quello non subappaltabile, ad esempio per la ctg. OS30 entro i limiti di € 444.402,82 (importo eccedente quello non subappaltabile pari di € 1.270.207,82). In alternativa, si chiede di chiarire se dette forniture/installazioni siano eseguibili mediante contratti di “fornitura e posa in opera” non soggetti alle norme sul subappalto. In caso di duplice risposta negativa, infatti, la gara sarebbe diretta esclusivamente ai produttori di tali apparecchiature, circostanza questa che però non si rinviene nella lex specialis soprattutto con riguardo ai requisiti di ordine speciale.

Risposta:

In riferimento al quesito posto si rimanda ai limiti di importo previsti dal comma 2 dell’art. 105 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i.. In particolare, si configura il subappalto solo qualora l`incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell`importo del contratto da affidare. Le sole forniture non rientrano nella fattispecie del subappalto, mentre la fornitura e posa in opera si configura come subappalto se si verificano entrambe le condizioni previste dal comma 2 dell’art. 105 del D.L.gs 50/2016 e s.m.i. (manodopera>50% e importo economico superiore ai limiti previsti, cioè 100.000,00€ o 2%).

Chiarimento n. 7

Domanda:

Vista la complessità dell’offerta si richiedono maggiori tempi necessari per le attività di sviluppo della stessa. Richiediamo gentilmente la possibilità di concedere una proroga per la scadenza della presentazione dell’offerta di 10 giorni.

Risposta:

In riferimento alla richiesta di proroga la stessa non può essere accolta, in quanto si riferisce alla prima fase di prequalifica della procedura ristretta per il quale il concorrente deve produrre la sola documentazione amministrativa prevista dal disciplinare di gara di prequalifica. Non è prevista in questa fase la presentazione dell’offerta tecnica nè di quella economica.

Chiarimento n. 8

Domanda:

Con riferimento all’istituto dell’avvalimento - di cui al paragrafo 10) del Disciplinare di Prequalifica - si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di confermare che il divieto posto dall’art. 89, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, che esclude che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un “concorrente”, non si applichi al caso in cui, nell’ambito del medesimo raggruppamento temporaneo di imprese (“RTI”), uno dei soggetti facenti parte del RTI presti avvalimento e pertanto divenga impresa ausiliaria di altro soggetto interno all’RTI, (es mandataria in qualità anche di impresa ausiliaria della mandante)

Risposta:

La risposta è affermativa.

Chiarimento n. 9

Domanda:

Con riferimento al paragrafo 13.3 (“Dichiarazione relativa al possesso dell’Attestazione SOA”) del Disciplinare di Prequalifica, in particolare per quanto concerne il requisito della “cifra di affari” in lavori (relativa sia all’attività diretta che a quella indiretta), si chiede a codesta spettabile Stazione Appaltante di confermare che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 61, comma 6, e dell’art. 79, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010, per la comprova del possesso del suddetto requisito da parte delle società di capitale è sufficiente produrre i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito ed inoltre che valgano a qualificare la cifra di affari anche lavori in ambito privato

Risposta:

In riferimento al quesito posto la risposta è affermativa.

Chiarimento n. 10

Domanda:

Spett.le Autorità portuale, nell`ambito della procedura ristretta per l`affidamento dell`appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva e l`esecuzione dell`intervento denominato ``Lavori di elettrificazione delle banchine del Porto di Civitavecchia (COLD IRONING)``, vorremmo chiedere se è possibile, per la dimostrazione dei requisiti dei progettisti di cui all`art. 8.2.1.4 del disciplinare di gara, adoperare la categoria IB.07 in luogo della IB.08 e IB.09 avendo la prima un grado di complessità superiore alle altre due.

Risposta:

In riferimento al quesito posto la risposta è affermativa.

Chiarimento n. 11

Domanda:

In rifeirmento alla Progettazione si chiede conferma che l`Impresa in possesso dell`Attestazione SOA per Costruzioni e per la Progettazione relativamente alla Progettazione non avendo i requisiti richiesti nei documenti di GAra può indicare per lo svolgimento del servizio un RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) con i requisiti previsti nel disciplinare di Gara?

Risposta:

In riferimento al quesito posto la risposta è affermativa.

Chiarimento n. 12

Domanda:

In riferimento al Paragrafo “8.2.1.2 Requisiti del gruppo di lavoro” relativamente alla parte dove viene richiesto: “Tali esperti devono essere dipendenti del soggetto offerente o comunque figure professionali, muniti di partita I.V.A., che abbiano prestato la propria attività professionale nei confronti della Società concorrente in misura prevalente ovvero che abbiano fatturato, nei confronti di detta Società, una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo risultante dall’ultima dichiarazione I.V.A.”  SI CHIEDE:

1) Se il suddetto requisito è in capo alle Imprese in possesso di attestazione SOA per la Costruzione e Progettazione e partecipano alla gara con un proprio Staf Interno?

2) nel caso in cui il concorrente in possesso dell’Attestato SOA per Progettazione ma di intende indicare per l’esecuzione della Progettazione un RTP (Raggruppamento temporaneo di Professionisti) formato da Società  di Progettazione e/o Professionisti singoli, il suddetto requisito deve essere posseduto dall’Eventuali Società di Progettazione?

3) Nel caso in cui per la progettazione viene indicato un RTP (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) e nel Raggruppamento sia presente un Professionista autonomo, quest’ultimo per poter essere indicato deve essere in possesso del suddetto requisito? e se si tale requisito deve essere nei confronti del Concorrente che e partecipa per l’esecuzione dei lavori o per la Società di Progettazione presente nel RTP? Comunque si chiede per quanto possibile chiarire tale requisito a chi è rivolto a seconda del tipo di partecipazione prevista. Restiamo in attesa di un Vs. riscontro. Distinti saluti.

Risposta:

In riferimento al quesito posto si rappresenta che gli esperti indicati dalla società partecipante per poter essere considerati a questa appartenenti, devono essere dipendenti della società o professionisti che esercitano prevalentemente attività di collaborazione in quota superiore del 50% nei confronti della società (assimilabile al dipendente). Altrimenti i suddetti soggetti, per far parte del gruppo di lavoro, non potendo essere considerati come appartenenti alla società, dovranno partecipare in RTP.