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Chiarimento

  • Nel caso di partecipazione di concorrente Singolo e/o RTI che intenda ricorrere alla cooptazione, si chiede quale documentazione amministrativa prevista dal disciplinare di gara debba essere presentata e/o sottoscritta dall'impresa cooptata.

    Domanda del: 26/01/2023 aggiornata il 26/01/2023
  • In riferimento al quesito posto il concorrente deve definire la propria partecipazione in piattaforma come impresa singola, l’impresa cooptata non è tenuta alla registrazione sulla piattaforma di e-procurament. L’impresa cooptata, in relazione alla recente giurisprudenza, non è tenuta a produrre alcuna documentazione prevista dal disciplinare ad eccezione del PassOE. Il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di istanza i dati identificativi delle imprese cooptate, la percentuale dei lavori che intende affidare alla cooptata nel limite del 20%, nonché i requisiti previsti dall’art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, cioè che l’impresa cooptata è in possesso di idonea qualificazione SOA in categoria e/o classifica anche diverse da quelle previste in bando ma, comunque, di importo almeno pari all’importo dei lavori che saranno affidati.

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