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PROCEDURA RISTRETTA PER L’APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “NUOVO ACCESSO AL BACINO STORICO (II LOTTO OO.SS.)” E “COLLEGAMENTO CON ANTEMURALE (II LOTTO OO.SS.)”

Soggetto aggiudicatore: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale
Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA PER L’APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “NUOVO ACCESSO AL BACINO STORICO (II LOTTO OO.SS.)” E “COLLEGAMENTO CON ANTEMURALE (II LOTTO OO.SS.)”
Tipologia di gara: Procedura a due fasi
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 65.345.014,77 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 64.743.648,40 €
Oneri: 601.366,37 €
CIG: 9549107C5F
CUP: J37I04000020001
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: AREA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, GESTIONE DELLE OPERE, OPERAZIONI E SICUREZZA PORTUALE
Aggiudicatario : Consorzio Stabile Grandi Lavori / SALES - Capofila: Consorzio Sabile Grandi Lavori S.c.r.l.
Data di aggiudicazione: 20 dicembre 2023 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 63.694.051,74 €
Data pubblicazione: 16 dicembre 2022 17:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 25 gennaio 2023 12:00:00
Data scadenza: 01 febbraio 2023 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione richiesta:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
decreto n°324 DEL 22/12/2023 24 gennaio 2024 13:19:29 Atti di aggiudicazione
Decreto n.373 del 15.12.2022 16 dicembre 2022 17:28:59 Determina a contrarre
Determina nomina Seggio di gara n. 5 del 18.04.2023 19 aprile 2023 19:11:28 Determina di costituzione seggio di gara
Verbale di prequalifica 07 novembre 2023 11:34:52 Verbali
Verbale di verifica soccorsi istruttori 07 novembre 2023 11:36:05 Verbali

Elenco chiarimenti

PROCEDURA RISTRETTA PER L’APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI “NUOVO ACCESSO AL BACINO STORICO (II LOTTO OO.SS.)” E “COLLEGAMENTO CON ANTEMURALE (II LOTTO OO.SS.)”

Chiarimento n. 1

Domanda:

Nel disciplinare di gara, con riferimento al possesso dei requisiti dell’operatore economico (cfr. punto 7.3 pag. 19), oltre alla attestazione SOA, viene richiesta una cifra di affari in lavori, ottenuta con lavori svolti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 34/2000, contrariamente a quanto previsto dall'art. 84, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, che recita: per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 mln, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede conferma che il riferimento riportato nel lex specialis di gara è frutto di un refuso e che per la partecipazione alla gara bisogna considerare quanto previsto dall'art. 84, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, e cioè, una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Risposta:

Con riferimento al quesito formulato si rappresenta che trova applicazione la previsione dell’art. 216 co. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III ), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. Trattasi degli articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese Pertanto, trova applicazione la disciplina indicata ai sensi dell’art. 61 co. 6 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Con riferimento alla procedura in oggetto, ed in particolare al punto "7.2.1.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria" del disciplinare di gara, si chiede conferma che l'importo da considerare come riferimento non sia € 1.005.734,78 ma € 759.612,495 (cioè 506.408,33 * 1,5). Grazie della conferma, Cordiali Saluti

Risposta:

In riferimento al quesito posto la risposta è affermativa l’importo corretto da considerare al punto 7.2.1.3 del disciplinare di gara è € 759.612,50

Chiarimento n. 3

Domanda:

Con la presente si chiede di chiarire quale sia la modalità richiesta per l'indicazione del/dei progettista/i da parte di concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione (rif. pag. 19 del disciplinare di prequalifica), atteso altresì che, nel modello di domanda di partecipazione, non v'è lo spazio dedicato.

Risposta:

Con riferimento al quesito posto, si invitano gli operatori economici interessati ad utilizzare il “Modello A Rev. 1” che è stato integrato con il campo 18 per le dichiarazioni da rendere da parte del progettista di cui al punto 7.2 e relative sottosezioni del disciplinare di gara. Si rappresenta che in ogni caso il progettista è tenuto a presentare l’intero Modello A (Modello A Rev. 1) compilato in ogni sua parte. Si rappresenta che il Modello A si intende sostituito dal “Modello A Rev. 1.

Chiarimento n. 4

Domanda:

In relazione al requisito di cui al punto 7.3) del Disciplinare di gara secondo cui “il concorrente, oltre alla qualificazione conseguita nella categoria OG7 classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara”, si richiede di voler allineare tale specifica previsione della lex specialis di gara alla formulazione testuale dell’art. 84, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui le Stazioni Appaltanti possono richiedere una cifra di affari in lavori “pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando”, al fine di non determinare una sostanziale limitazione della concorrenza. Una diversa disposizione in ordine alla cifra di affari determina, infatti, da un lato, una sostanziale disapplicazione del predetto inciso normativo e, dall’altro, porterebbe all’elusione del principio di proporzionalità e del “favor partecipationis”, vale a dire di quegli stessi principi che il legislatore sia nazionale che europeo hanno inteso preservare attraverso la previsione di un limite quantitativo e temporale alla richiesta di tale tipologia di requisito. Il D.Lgs. 50/2016 rappresenta, infatti, norma sopravvenuta di rango superiore a quelle regolamentari precedentemente in vigore e come tale di esse modificativa. Si richiede, pertanto, di rimodulare l’attuale disposizione del disciplinare di gara sul requisito della cifra di affari in ossequio all’attuale previsione dell’art. 84 del Codice, consentendo in tal modo la massima partecipazione alla gara, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità che la giurisprudenza amministrativa e l’ANAC individuano come limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della S.A. in tema di requisiti di partecipazione. Va infatti osservato che la richiesta dell’ultimo quinquennio, come riferimento temporale per la cifra di affari, costituirebbe un potenziale ed evidente vulnus rispetto al corretto svolgimento del confronto concorrenziale, in quanto determinerebbe un eccessivo restringimento della platea degli operatori economici idonei a partecipare alla procedura di gara. Si ritiene, infatti, che il parametro dell’ultimo quinquennio non possa essere ritenuto affidabile, posto che – come confermato anche dai numerosi interventi del Legislatore in materia – gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da una straordinaria crisi del comparto, dovuta alle misure di contenimento della pandemia COVID e al conflitto bellico russo-ucraino (eventi che l’ANAC, con Del. n. 227/2022, ha recentemente definito come cause di forza maggiore, con tutto ciò che ne deriva in termini di esecuzione dei contratti pubblici). In tal senso risulta sovrapponibile, correttamente proporzionato e rispettoso del favor partecipationis il criterio utilizzato ordinariamente per la qualificazione S.O.A. delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici, che consente di utilizzare, come riferimento temporale per la cifra di affari, i risultati dei migliori cinque anni degli ultimi dieci a scelta dell’impresa. Al riguardo, l’ANAC ha infatti ritenuto (rif. Comunicato del Presidente del 6 giugno 2014). che “l’ampliamento del periodo documentabile ai fini della qualificazione, si ritiene voluto dal legislatore nell’ottica di rendere ancora più agevole il raggiungimento dei parametri richiesti dalla normativa di settore per la dimostrazione dei requisiti di carattere speciale, in considerazione della particolare congiuntura economica in cui versa il paese che ha investito anche il settore dei lavori pubblici, riducendo le possibilità di accrescimento delle capacità tecnico-economiche delle imprese (…).” Alla luce di tutto quanto sopra, si chiede a Codesta Spettabile Stazione appaltante di Voler estendere il periodo di riferimento del requisito di cui al punto 7.3) ai migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

Risposta:

In riferimento al quesito posto non si ritiene di poter disapplicare quanto previsto dal comma 6 dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. tuttora in vigore in base a quanto previsto dell’art. 216 co. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Nel caso di partecipazione di concorrente Singolo e/o RTI che intenda ricorrere alla cooptazione, si chiede quale documentazione amministrativa prevista dal disciplinare di gara debba essere presentata e/o sottoscritta dall'impresa cooptata.

Risposta:

In riferimento al quesito posto il concorrente deve definire la propria partecipazione in piattaforma come impresa singola, l’impresa cooptata non è tenuta alla registrazione sulla piattaforma di e-procurament. L’impresa cooptata, in relazione alla recente giurisprudenza, non è tenuta a produrre alcuna documentazione prevista dal disciplinare ad eccezione del PassOE. Il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di istanza i dati identificativi delle imprese cooptate, la percentuale dei lavori che intende affidare alla cooptata nel limite del 20%, nonché i requisiti previsti dall’art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, cioè che l’impresa cooptata è in possesso di idonea qualificazione SOA in categoria e/o classifica anche diverse da quelle previste in bando ma, comunque, di importo almeno pari all’importo dei lavori che saranno affidati.

Chiarimento n. 6

Domanda:

In relazione alla documentazione da sottoscrivere per conoscenza ed accettazione di cui al punto 12.4 del disciplinare, si chiede di confermare che la stessa debba essere sottoscritta esclusivamente dai soggetti che rivestono lo status di concorrente, escludendo quindi progettisti “indicati”, imprese ausiliare e società cooptate.

Risposta:

In riferimento a quesito posto sono tenuti a sottoscrivere per conoscenza ed accettazione di cui al punto 12.4 del disciplinare anche i progettisti, mentre non sono tenute le imprese ausiliarie e cooptate.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Con la presente si chiede di chiarire quale sia la documentazione che il progettista indicato debba produrre. Grazie

Risposta:

Il progettista è tenuto a produrre sia il modello A (Modello A Rev. 1) che il DGUE, si rimanda a quanto già indicato nel precedente chiarimento n. 3