- Apri un ticket con il dettaglio del problema e eventuali schermate.
- Se necessario, contatta il +39 070 41979 previa apertura di un ticket da comunicare all'operatore.
Utilizzare il form contatti raggiungibile a questo link.
NetworkPA è la piattaforma che consente agli operatori economici di compilare una sola volta i dati di iscrizione e replicarli su tutte piattaforme e-Procurement delle rete DigitalPA con un click.
Leggi di piùChiarimento
-
In relazione al requisito di cui al punto 7.3) del Disciplinare di gara secondo cui “il concorrente, oltre alla qualificazione conseguita nella categoria OG7 classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara”, si richiede di voler allineare tale specifica previsione della lex specialis di gara alla formulazione testuale dell’art. 84, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 secondo cui le Stazioni Appaltanti possono richiedere una cifra di affari in lavori “pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando”, al fine di non determinare una sostanziale limitazione della concorrenza. Una diversa disposizione in ordine alla cifra di affari determina, infatti, da un lato, una sostanziale disapplicazione del predetto inciso normativo e, dall’altro, porterebbe all’elusione del principio di proporzionalità e del “favor partecipationis”, vale a dire di quegli stessi principi che il legislatore sia nazionale che europeo hanno inteso preservare attraverso la previsione di un limite quantitativo e temporale alla richiesta di tale tipologia di requisito. Il D.Lgs. 50/2016 rappresenta, infatti, norma sopravvenuta di rango superiore a quelle regolamentari precedentemente in vigore e come tale di esse modificativa. Si richiede, pertanto, di rimodulare l’attuale disposizione del disciplinare di gara sul requisito della cifra di affari in ossequio all’attuale previsione dell’art. 84 del Codice, consentendo in tal modo la massima partecipazione alla gara, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità che la giurisprudenza amministrativa e l’ANAC individuano come limite all’insindacabilità delle scelte discrezionali della S.A. in tema di requisiti di partecipazione. Va infatti osservato che la richiesta dell’ultimo quinquennio, come riferimento temporale per la cifra di affari, costituirebbe un potenziale ed evidente vulnus rispetto al corretto svolgimento del confronto concorrenziale, in quanto determinerebbe un eccessivo restringimento della platea degli operatori economici idonei a partecipare alla procedura di gara. Si ritiene, infatti, che il parametro dell’ultimo quinquennio non possa essere ritenuto affidabile, posto che – come confermato anche dai numerosi interventi del Legislatore in materia – gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da una straordinaria crisi del comparto, dovuta alle misure di contenimento della pandemia COVID e al conflitto bellico russo-ucraino (eventi che l’ANAC, con Del. n. 227/2022, ha recentemente definito come cause di forza maggiore, con tutto ciò che ne deriva in termini di esecuzione dei contratti pubblici). In tal senso risulta sovrapponibile, correttamente proporzionato e rispettoso del favor partecipationis il criterio utilizzato ordinariamente per la qualificazione S.O.A. delle imprese che operano nel settore dei lavori pubblici, che consente di utilizzare, come riferimento temporale per la cifra di affari, i risultati dei migliori cinque anni degli ultimi dieci a scelta dell’impresa. Al riguardo, l’ANAC ha infatti ritenuto (rif. Comunicato del Presidente del 6 giugno 2014). che “l’ampliamento del periodo documentabile ai fini della qualificazione, si ritiene voluto dal legislatore nell’ottica di rendere ancora più agevole il raggiungimento dei parametri richiesti dalla normativa di settore per la dimostrazione dei requisiti di carattere speciale, in considerazione della particolare congiuntura economica in cui versa il paese che ha investito anche il settore dei lavori pubblici, riducendo le possibilità di accrescimento delle capacità tecnico-economiche delle imprese (…).” Alla luce di tutto quanto sopra, si chiede a Codesta Spettabile Stazione appaltante di Voler estendere il periodo di riferimento del requisito di cui al punto 7.3) ai migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.
Domanda del: 26/01/2023 aggiornata il 26/01/2023 -
In riferimento al quesito posto non si ritiene di poter disapplicare quanto previsto dal comma 6 dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. tuttora in vigore in base a quanto previsto dell’art. 216 co. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.