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Chiarimento

  • Nel disciplinare di gara, con riferimento al possesso dei requisiti dell’operatore economico (cfr. punto 7.3 pag. 19), oltre alla attestazione SOA, viene richiesta una cifra di affari in lavori, ottenuta con lavori svolti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2,5 volte l'importo a base di gara ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 34/2000, contrariamente a quanto previsto dall'art. 84, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, che recita: per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 mln, la stazione appaltante può richiedere una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando. Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si chiede conferma che il riferimento riportato nel lex specialis di gara è frutto di un refuso e che per la partecipazione alla gara bisogna considerare quanto previsto dall'art. 84, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, e cioè, una cifra d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, che l'impresa deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando.

    Domanda del: 19/01/2023 aggiornata il 19/01/2023
  • Con riferimento al quesito formulato si rappresenta che trova applicazione la previsione dell’art. 216 co. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. “Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III ), nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207”. Trattasi degli articoli da 60 a 96: sistema di qualificazione delle imprese Pertanto, trova applicazione la disciplina indicata ai sensi dell’art. 61 co. 6 D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

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