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Chiarimento

  • Buongiorno, con la presente si chiede, nel caso di partecipazione di concorrente Singolo e/o RTI , se le eventuali cooptate vanno indicate nella Domanda di partecipazione se debbono produrre la documentazione di gara . Restiamo in attesa e cordialmente salutiamo.

    Domanda del: 01/07/2021 aggiornata il 01/07/2021
  • In riferimento al quesito posto, si precisa che in caso di partecipazione di concorrente Singolo e/o RTI:

    1. l’impresa cooptata non è tenuta ad eseguire il sopralluogo;

    2. l’impresa cooptata non è tenuta alla registrazione sulla piattaforma di e-procurement;

    3. l’impresa cooptata, in relazione alla recente giurisprudenza, non è tenuta a produrre alcuna documentazione prevista dal disciplinare ad eccezione del PassOE, come meglio precisato al successivo punto 5

    4. il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di istanza i dati identificativi delle imprese cooptate, la percentuale dei lavori che intende affidare alla cooptata nel limite del 20%, nonché i requisiti previsti dall’art. 92 comma 5 del D.P.R. 207/2010, cioè che l’impresa cooptata è in possesso di idonea qualificazione SOA in categoria e/o classifica anche diverse da quelle previste in bando ma, comunque, di importo almeno pari all’importo dei lavori che saranno affidati.

    5. l’impresa cooptata, secondo quanto indicato nelle FAQ N.15 dell’Anac, è tenuta a generare la propria componente AVCpass classificandosi come “mandante in RTI”, mentre il partecipante genererà il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”.

    6. Si precisa altresì che qualora il concorrente risultasse aggiudicatario l’impresa cooptata sarà tenuta all’applicazione e alla sottoscrizione del protocollo di intesa con la Prefettura – UTG di Roma.

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