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Chiarimento

  • Buonasera, a pag. 10 del disciplinare è evidenziato che "le analisi devono essere condotte da Enti e/o Istituti Pubblici di comprovata esperienza, oppure da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/18 per i parametri utilizzati ai fini della classificazione di qualità dei materiali di cui al presente incarico; in entrambi i casi viene richiesto il possesso di certificazioni nazionali e/o internazionali relative all'inserimento in circuiti di calibrazione specifici (es. QUASIMEME ETC.) laddove esistenti, che diano dimostrazione della qualità delle analisi" (Decreto n.173 del 2016), ma il Capitolo 2 - Caratterizzazione e classificazione dei materiali dell’area di escavo di fondali marini, non parla di analisi chimiche. La norma 17011 è una norma dei laboratori di prova materiali ivi inclusi i circuiti di calibrazione propri dei laboratori di tarature, che sono differenti dalle prove chimiche. Infatti i laboratori chimici devono accreditarsi 17025 e partecipano ai circuiti interlaboratorio. Pertanto è sufficiente per le analisi richieste essere in possesso della certificazione UNI CEI EN 17025?

    Domanda del: 30/10/2020 aggiornata il 30/10/2020
  • Come specificato dal DM 173/2016, le indagini devono essere svolte o “da Enti e/o Istituti Pubblici di comprovata esperienza, oppure “…da laboratori privati accreditati da organismi riconosciuti ai sensi della norma UNI CEI EN 17011/18”.

    Come altresì noto la norma UNI CEI EN 17011/18 disciplina le attività degli AB (Accreditation Bodies) in tutto il mondo, a garanzia della competenza, dell’indipendenza, e dell’imparzialità dei CABs (Organismi di valutazione della conformità).

    Ciò premesso è sufficiente che per le analisi richieste i laboratori privati siano in possesso della certificazione UNI CEI EN 17025:2018, per le singole prove o gruppi di prove, rilasciata da un Organismo di accreditamento riconosciuto e operante ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011.

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