Torna ad inizio pagina

Procedura aperta per l’affidamento di un “Accordo Quadro” avente ad oggetto l’intervento denominato “Manutenzione edile su edifici, strutture prefabbricate precarie ed interventi su coperture speciali presenti nel Porto di Civitavecchia”.

Soggetto aggiudicatore: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di un “Accordo Quadro” avente ad oggetto l’intervento denominato “Manutenzione edile su edifici, strutture prefabbricate precarie ed interventi su coperture speciali presenti nel Porto di Civitavecchia”.
Tipologia di gara: Accordo Quadro
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 873.587,74 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 855.000,00 €
CIG: 8229940954
CUP: J37I18000740005
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: AREA PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE, GESTIONE DELLE OPERE, OPERAZIONI E SICUREZZA PORTUALE
Aggiudicatario : BEA SERVICE SRL
Data di aggiudicazione: 21 dicembre 2020 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 555.750,00 €
Data pubblicazione: 05 maggio 2020 10:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 15 giugno 2020 12:00:00
Data scadenza: 22 giugno 2020 12:00:00
Durata dell'accordo quadro: 30 mesi
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
  • Offerta tecnica generata da sistema
  • DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL'OFFERTA TECNICA (Fac-simile o modulo da compilare)
Documentazione Offerta Economica:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Proposta di aggiudicazione 15 dicembre 2020 15:25:50 Atti di aggiudicazione
Decreto n. 345/2020 21 dicembre 2020 14:05:46 Atti di aggiudicazione
Decreto n. 91-2020 04 maggio 2020 12:25:46 Determina a contrarre
verbale n.1 29 ottobre 2020 17:42:35 Verbali
verbale n.3 29 ottobre 2020 17:43:10 Verbali
verbale n.4 05 novembre 2020 18:24:01 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Buongiorno, con la presente siamo a richiedere se l'indicazione della terna dei subappaltatori è obbligatoria. In attesa di un cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

Risposta:

ai sensi dell'art. 1, comma 18, secondo periodo, della legge n. 55 del 2019, il comma 6 dell'art. 105 è sospeso fino al 31 dicembre 2020, pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare la terna dei subappaltatori, come meglio precisato nel paragrafo 7 del Disciplinare di gara. 

Chiarimento n. 2

Domanda:

Nel bando di gara è prescritto “pena l’esclusione” il sopralluogo obbligatorio mentre nel disciplinare è facoltativo. Si chiede un chiarimento;

 

Risposta:

Si tratta di un refuso il sopralluogo è facoltativo come meglio precisato ne disciplinare di gara. 

Chiarimento n. 3

Domanda:

Nel disciplinare, per la partecipazione alla gara, è prevista la qualificazione con categoria principale OG1 di adeguata classifica, scorporabile OS6 a qualificazione non obbligatoria e OS33 obbligatoria. La domanda è la seguente: Possedendo una OG1 classifica III bis, confermate che ambedue le categorie OS6 e OS33 sono subappaltabili? (visto che complessivamente non superano il 40% delle lavorazioni). 

Risposta:

La risposta è affermativa, entrambe le categorie sono subappaltabili.  

Per la categoria OS 33 a qualificazione obbligatoria, si riporta quanto indicato a pag. 4 del Disciplinare di Gara “.... Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS 33 trattandosi di categorie relative a specializzate diverse da quella prevalente, individuate nell’allegato A del DPR 207/2010 con le specificazioni previste dall’art. 12 comma 2 lett. b) della L. 80/2014 di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47, come categorie a “qualificazione obbligatoria”, potranno essere eseguite dal soggetto aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione; pertanto, qualora il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione per le suddette categorie scorporabili, dovrà rendere obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di cui alla parte II punto D del DGUE da cui risulti la volontà di subappaltare le lavorazioni ricomprese nella suddetta categoria oppure tali lavorazioni dovranno essere eseguite da mandante di raggruppamento temporaneo di Imprese di tipo verticale.....” e a pag. 6 del Disciplinare di Gara “..... Inoltre la Categoria scorporabile, a qualificazione obbligatoria, OS33, essendo superiore al 10% del totale dell’opera da appaltare, rientra nel regime speciale del divieto di “avvalimento” e del subappalto limitato (massimo 40% di detta Categoria, tale quota non rientra nel computo del 40% massimo consentito del totale dell’appalto di cui all’art. 105, comma 2, terzo periodo del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.). Essa può essere eseguita in proprio dall’operatore economico adeguatamente qualificato o mediante la costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese per coprire l’intero suo importo o per coprire, come minimo, il 60% di esso dichiarando, in questo caso, il ricorso al subappalto per il residuo 40%.” 

Chiarimento n. 4

Domanda:

Buonasera, a maggior chiarezza per la FAQ n. 3, con la presente siamo a porgere il seguente quesito: possedendo la categoria OG1 classifica IV, per la categoria OS33 classifica I la Società può presentare apposita dichiarazione ed eventuali documenti di supporto (contratti, capitolati, ecc.) con la quale attesti quanto riportato a pg 3 del Disciplinare di Gara e pertanto dimostrare di aver eseguito tali lavorazioni per importo superiore a quanto richiesto nei documenti di gara € 90.000,00. Precisiamo che i lavori rientrano nella declaratoria SOA per categoria OS33 (costruzione e manutenzione di coperture particolari comunque realizzate quali per esempio le tensostrutture, le coperture geodetiche, quelle copri-scopri, quelle pannellate e simili). Cordiali saluti

Risposta:

In riferimento al quesito posto,  ai sensi dell’art. 12 comma 2 lett. b) della Legge 80/2014 che prevede “b) non possono essere eseguite direttamente dall’affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell’avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall’articolo 108, comma 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell’allegato A al predetto decreto, nonché le categorie individuate nel medesimo allegato A con l’acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. …......”  pertanto la risposta è affermativa, la società nel caso evidenziato è tenuta a dichiarare per la categoria OS33 quanto previsto dall’art. 90 del DPR 207/2010 (pag. 3 del Disciplinare) “ …... In alternativa per la categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OS33 apposita dichiarazione con la quale si attesti: a) di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura, lavori analoghi a quelli di cui alla presente procedura o comunque ricadenti nella Categoria OS33 per un ammontare di € 90.000,00; b) di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente gara; c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi.” 

Chiarimento n. 5

Domanda:

1) Avendo una OG1 III bis, la categ. OS33 è interamente subappaltabile ovviamente ad un operatore qualificato per detta categoria,  

2) Avendo una categ. OG1 III bis è possibile subappaltare per l'intero valore la categ. OS6 ?  

3) Posto che la categ. OS6 fosse interamente subbapaltabile e in fase di gara se ne dichiara l'intero subappalto, in caso di aggiudicazione provvisoria quindi in fase di perfezionamento e prima della stipula Contratto, le lavorazioni potranno essere eseguite direttamente senza subappaltatori se nel frattempo si ottenesse la qualificazione SOA in detta categoria? 

Risposta:

In riferimento al punto 1 dei quesiti, fermo restando quanto indicato in termini di qualificazione nelle precedenti FAQ n.3 e 4, si precisa che le opere in categoria OS33 sono interamente subappaltabili in quanto il concorrente è in possesso di qualificazione SOA in categoria OG1 class IIIbis.  

Pertanto, a maggior precisazione di quanto riportato nella tabella di pag. 4 del disciplinare di gara, la categoria OS33 deve intendersi così riportata “Scorporabile a qualificazione obbligatoria” e “SI (nella misura massima del 100% dell’importo di detta Categoria di lavori; tale quota rientra nel computo del 40% del totale subappaltabile dell’appalto)” e la categoria OS6  deve intendersi così riportata “Scorporabile a qualificazione non obbligatoria” e “SI (nella misura massima del 100% dell’importo di detta Categoria di lavori; tale quota rientra nel computo del 40% del totale subappaltabile dell’appalto)” . 

Resta fermo l’obbligo di quanto indicato a pag. 4 del disciplinare di gara che prevede” Le lavorazioni relative alla categoria scorporabile OS33 trattandosi di categorie relative a specializzate diverse da quella prevalente, individuate nell’allegato A del DPR 207/2010 con le specificazioni previste dall’art. 12 comma 2 lett. b) della L. 80/2014 di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47, come categorie a “qualificazione obbligatoria”, potranno essere eseguite dal soggetto aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione; pertanto, qualora il concorrente non sia in possesso di adeguata qualificazione per le suddette categorie scorporabili, dovrà rendere obbligatoriamente, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di cui alla parte II punto D del DGUE da cui risulti la volontà di subappaltare le lavorazioni ricomprese nella suddetta categoria oppure tali lavorazioni dovranno essere eseguite da mandante di raggruppamento temporaneo di Imprese di tipo verticale.”. 

In riferimento al punto 2 dei quesiti la risposta è affermativa 

In riferimento al punto 3 dei quesiti si rimanda a quanto indicato a pag. 4 e 5 del disciplinare di gara “I concorrenti non hanno invece l’obbligo di dimostrare di essere in possesso di specifica qualificazione per la categoria scorporabile OS6 a qualificazione non obbligatoria ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L. 80/2014 di conversione del D.L. 28/03/2014 n. 47; tali lavorazioni possono essere subappaltate per intero a soggetti in possesso della corrispondente qualificazione, ovvero eseguite direttamente dall’appaltatore ancorché privo di qualificazione, restando inteso che, qualora il concorrente intenda affidarle in subappalto, dovrà essere presentata idonea dichiarazione indicante le lavorazioni che si intendono subappaltare, pena l’impossibilità di chiederne, successivamente, l’affidamento in subappalto.” 

A precisazione di quanto sopra esposto, pertanto, tutti i concorrenti che sono in possesso della sola categoria OG1 Class. III o superiore possono partecipare in proprio, con l’obbligo di rendere, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di cui alla parte II punto D del DGUE da cui risulti la volontà di subappaltare le lavorazioni ricomprese nella categoria OS33. Resta invece comunque facoltativa la volontà di richiedere di subappaltare le restanti categorie OG1 (prevalente) e OS6 (a qualificazione non obbligatoria) fino al raggiungimento del limite del 40% dell’importo totale subappaltabile, pena l’impossibilità di chiederne, successivamente, l’affidamento in subappalto. Si fa inoltre presente che le lavorazioni in categoria OS6 possono essere subappaltate per intero a soggetti in possesso della corrispondente qualificazione, ovvero eseguite direttamente dall’appaltatore ancorché privo di qualificazione. 

Chiarimento n. 6

Domanda:

esiste un elenco prezzi di riferimento come previsto, dall'art. 23 del CSA

Risposta:

Il prezziario di riferimento è il Prezziario della Regione Lazio, ultima edizione anno 2012, come indicato a pag. 6 nell’art. 3 del CSA  

Chiarimento n. 7

Domanda:

Buongiorno , confermate che con riferimento alle nuove disposizioni normative previste per il COVID-19 , il pagamento del contributo ANAC è stato sospeso per tutto il 2020 e quindi non dovuto ? grazie

Risposta:

Il pagamento del contributo ANAC è dovuto, in quanto la pubblicazione del bando di gara è precedente al comunicato ANAC del 20.05.2020, che prevede “Per le gare già avviate alla data del 18 maggio 2020 la contribuzione è comunque dovuta.” 

Chiarimento n. 8

Domanda:

In relazione alla gara in oggetto si chiede: In merito all’offerta tecnica: - Al punto 10 del disciplinare di gara “ Busta Offerta Tecnica” al punto “ A Struttura organizzativa” A1 Qualifiche… si informa che “L’offerta dovrà essere accompagnata da documentazione comprovante quanto dichiarato; Posto che l’offerta potrà essere di 6 pagine e per un massimo di 9 facciate si chiede se eventuali allegati siano compresi ovvero potranno eccedere le 9 facciate. Grazie

Risposta:

In riferimento al quesito posto, come previsto al punto 10 di pag. 31 del Disciplinare di gara, il concorrente potrà allegare, oltre le 9 facciate previste, la documentazione comprovante esclusivamente a quanto dichiarato in merito al punto A1) Qualifiche professionali ed esperienza del personale impiegato nei lavori.  

Inoltre, come previsto a pag. 34 del disciplinare di gara, il concorrente potrà allegare nella sezione “B) Attrezzature e mezzi impiegati” foto e schede tecniche dei mezzi e delle attrezzature.